Nel caso di specie entrambe le parti affermano di rappresentare legittimamente la MEDESIMA ASSOCIAZIONE, non si tratta, pertanto di stabilire se vi sia stata usurpazione del nome da parte di un’altra associazione e se ciò abbia creato un pregiudizio, ma chi abbia i poteri rappresentativi e la rappresentanza legale della stessa.
L’azione proposta a tutela del nome dell’Associazione deve, pertanto, essere rigettata, trattandosi di accertare non quale persona giuridica abbia il diritto di utilizzare il nome dell’associazione, ma quali persone fisiche ne abbiano la legittima rappresentanza legale.
Per gli stessi motivi deve, altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle ragioni della decisione – che non sono state oggetto della difesa dei convenuti – e della reciproca soccombenza, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2014
IL GIUDICE
http://martinoclaudio.wordpress.com/2014/01/27/ordinanza-20-gennaio-2014
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